Territorio
Il marchio Dell’Unione Europea, istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, è un marchio unico valido sull’intero territorio dei 27 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Marchi registrabili
Può essere registrato come marchio ogni nuovo segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, purché rispondente ai requisiti di novità, distintività, liceità, ivi compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, marchi tridimensionali, combinazioni di colori o tonalità cromatiche.
Richiedenti
Può richiedere un marchio chiunque ne abbia interesse comprese gli enti di diritto pubblico ed i minori.
Presentazione della domanda
L’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali ed effettua un esame in merito alla sussistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione; successivamente la domanda di marchio viene pubblicata.
Opposizione
Entro 3 mesi dalla pubblicazione chiunque ritenga di avere diritti su quel marchio o ritenga che la registrazione minacci i diritti anteriori, può presentare opposizione.
Durata e Rinnovo
La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni.
Preesistenza
Il richiedente o titolare di marchio dell’Unione Europea che sia già titolare di un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo dello stesso.
Priorità
Entro 6 mesi dal deposito di un marchio, si ha la possibilità di rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente.
Classificazione prodotti e servizi
La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) consiste in una elencazione di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi; è suddivisa in 45 classi. In particolare 34 classi contraddistinguono i prodotti e 11 classi i servizi.
La domanda di marchio europeo che non è stata rifiutata o non ha subito opposizioni viene concessa.
Durata e Rinnovo
La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di 10 anni.
Uso del marchio registrato
Il marchio registrato deve essere utilizzato nei 5 anni successivi al suo deposito, pena la sua decadenza.
Il marchio dell’Unione Europea può essere mantenuto in tutti i paesi dell’Unione Europea facendone un uso serio ed effettivo anche in un solo Stato membro.
Incontestabilità
Il proprietario di un marchio che per un periodo di 5 anni ha tollerato l’utilizzo di un marchio successivo la sua registrazione, non può richiedere che lo stesso venga dichiarato nullo, né tantomeno opporsi al suo utilizzo.
Cessione e Licenza
Il marchio può essere ceduto o concesso in licenza per tutti o parte dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato.
Conversione in marchio nazionale
Se una domanda di marchio dell’Unione Europea non dovesse essere accettata, o se dopo la sua registrazione viene revocata o annullata anche solo in uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea, è possibile – in determinate condizioni – convertirla i domande di marchio nazionale negli altri paesi in cui non si è subito il rifiuto.
Protezione doganale
Sia i marchi ancora allo stato di domanda che i marchi già registrati danno il diritto al loro titolare di chiedere la protezione doganale. Ovvero il titolare di un marchio può richiedere il sequestro di prodotti ritenuto contraffatti direttamente alla dogana.